Codice della Mediazione
Capo II-bis
DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (1)
Art. 15-octies
Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato (2)
TESTO A FRONTE
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
(1) Capo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
(2) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.