Codice della Mediazione


Capo II-bis
DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
(1)


Art. 15-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto (2)
TESTO A FRONTE

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

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(1) Capo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
(2) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.