Legge Fallimentare e Massimario


 
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 78
Conto corrente, mandato, commissione

I. I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 78
Conto corrente, mandato, commissione (1)


I. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. (CCII) [solo per utenti Premium]

III. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento. (CCII) [solo per utenti Premium]

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(1) Articolo sostituito dall’art. 64 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.