Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 77
Associazione in partecipazione
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico. (CCII)
II. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. (CCII)
III. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150. (1)
(CCII)
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(1) Comma modificato dall’art. 63 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Comma modificato dall’art. 63 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.