Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 38

Responsabilità del curatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE


I. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. (2) (CCII) [solo per utenti Premium]

III. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell’art. 116. (CCII) [solo per utenti Premium]

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(1) Comma sostituito dall’art. 36 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(2) Comma modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 con l'aggiunta delle parole «, ovvero del comitato dei creditori». La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.


GIURISPRUDENZA


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