Legge Fallimentare e Massimario
Disposizioni generali
Art. 2
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
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(CCII-2) [solo per utenti Premium]
II. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196. (CCII) [solo per utenti Premium]