Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 2
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
I. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
(CCII-1)
(CCII-2)
II. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. (CCII)
III. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196. (CCII)