Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 2
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

I. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. (CCII-1) (CCII-2)

II. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. (CCII)

III. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196. (CCII)