Legge Fallimentare e Massimario
Art. 195
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (2,Covid)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa. (CCII) [solo per utenti Premium]
IV. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (1). Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. (CCII) [solo per utenti Premium]
V. Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]
VI. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22. (CCII) [solo per utenti Premium]
VII. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma. (CCII) [solo per utenti Premium]
VIII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
(CCII) [solo per utenti Premium]
(1) L'art. 100 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 ha inserito le parole «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE». Il citato D.Lgs. è entrato in vigore il 16 novembre 2015, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(2) Si riporta l’art. 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40.
Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma , 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.