Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 137

Risoluzione del concordato (1)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE

I. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. (CCII-1) (CCII-2)

II. Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili. (CCII-1) (CCII-2)

III. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. (CCII-1) (CCII-2)

IV. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. (CCII)

V. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. (CCII)

VI. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. (CCII)

VII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. (CCII)

VIII. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).



GIURISPRUDENZA


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