Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 137

Risoluzione del concordato (1)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE

I. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. (CCII-1) [solo per utenti Premium] (CCII-2) [solo per utenti Premium]

II. Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili. (CCII-1) [solo per utenti Premium] (CCII-2) [solo per utenti Premium]

III. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. (CCII-1) [solo per utenti Premium] (CCII-2) [solo per utenti Premium]

IV. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. (CCII) [solo per utenti Premium]

V. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. (CCII) [solo per utenti Premium]

VI. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. (CCII) [solo per utenti Premium]

VII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. (CCII) [solo per utenti Premium]

VIII. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato. (CCII) [solo per utenti Premium]

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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).



GIURISPRUDENZA


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