Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni

Art. 109

Procedimento di distribuzione della somma ricavata
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE


I. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione. (CCII) [solo per utenti Premium]

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(1) Comma così modificato dall’art. 97 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.


GIURISPRUDENZA


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