Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni immobili

Art. 109
Procedimento di distribuzione della somma ricavata

I. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

II. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

TITOLO II - Del fallimento
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni

Art. 109
Procedimento di distribuzione della somma ricavata


I. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. (CCII)

II. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione. (CCII)

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(1) Comma così modificato dall’art. 97 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.