Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
Art. 97
Contratti pendenti
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano nè funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonchè ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.
Relazione illustrativa
La norma contiene la definizione e la disciplina dei contratti pendenti e cioè dei contratti ancora non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti. Opportunamente, la disposizione attribuisce rilievo solo alla mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali, sancendo l’irrilevanza dell’eventuale adempimento integrale delle prestazioni accessorie, tema sul quale si sono registrati contrasti di giurisprudenza.
La regola generale è che i contratti in corso alla data di deposito della domanda di accesso proseguono anche durante il concordato; il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospenderne l'esecuzione o allo scioglimento.
Al fine di tutelare l’interesse della parte in bonis l’istanza può essere proposta quando la prosecuzione del contratto non è in linea con le previsioni del piano o comunque non è funzionale alla sua esecuzione, solo in tal caso giustificandosi il sacrificio imposto alla controparte.
Per la stessa ragione, mentre l’istanza di sospensione, dagli effetti più limitati, può essere presentata in ogni fase della procedura, l'istanza di scioglimento presuppone che siano già stati depositati anche il piano e la proposta, volendosi così garantire che il più grave sacrificio imposto alla parte in bonis trovi la sua giustificazione nello stato di maggiore avanzamento della procedura.
Non è possibile decidere sull'istanza senza che la stessa sia stata notificata alla controparte e che questa sia stata posta in condizione di interloquire, depositando in cancelleria la propria opposizione.
L'istanza, anche se contestuale alla domanda d'accesso al concordato, deve essere presentata con atto autonomo rispetto al ricorso al fine di favorirne una trattazione celere e deve contenere una proposta di quantificazione dell’indennizzo spettante alla controparte, di cui deve essere data anche evidenza nel piano.
Sull’istanza di sospensione presentata prima del deposito del piano e della proposta decide con decreto reclamabile il tribunale; sull’istanza di sospensione e su quella di scioglimento proposte dopo il deposito del piano e della proposta decide, sempre con decreto reclamabile, il giudice delegato. Sempre ai fini della tutela della parte contrattuale in bonis l’autorizzazione ha effetto dalla data in cui viene alla stessa notificata a cura del debitore.
La sospensione non può avere una durata eccedente il termine accordato per il deposito del piano e della proposta; se è autorizzata dopo detto deposito, non può essere concessa per più di trenta giorni, non prorogabili. E' evidente, infatti, che, depositati la proposta ed il piano, tanto il debitore che il tribunale saranno in condizione di apprezzare in via definitiva l'utilità o meno della prosecuzione del contratto.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
Infine, la norma disciplina l’indennizzo cui ha diritto il contraente in caso di sospensione o scioglimento del contratto, che deve essere liquidato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice ordinariamente competente in misura equivalente al danno per l’anticipato recesso da liquidarsi e che è trattato come credito chirografario anteriore al concordato.
Sono invece prededucibili i crediti per le prestazioni legalmente e regolarmente eseguite dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato.
La norma, in una linea di continuità con l'art. 169-bis del r.d. n.267/1942, si preoccupa anche di disciplinare lo scioglimento della locazione finanziaria dettando una specifica disciplina. E' previsto che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene, ma sia tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggior somma eventualmente ricavata dalla vendita del bene od altra collocazione dello stesso avvenuta a prezzo di mercato rispetto al solo credito residuo in linea capitale. Rispetto alla formulazione previgente, si precisa che il credito del concedente è pari, a tal fine, all'ammontare dai canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha comunque diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene che è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Viene precisato che la vendita o la collocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124 per cui il concedente deve procedere in base ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, quando ciò non è possibile, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto con le modalità di cui alla citata legge.
La disciplina non si applica ad alcune tipologie contrattuali, già previste dalla normativa previgente. Si tratta dei rapporti di lavoro subordinato e dei contratti disciplinati (nella liquidazione giudiziale) dagli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
Art. 97
Contratti pendenti (1)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.
2. L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento puo' essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non puo' esigere dal debitore la prestazione dovuta ne' invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione puo' essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione e' rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contatto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo e' acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.
14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.
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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti del concordato preventivo (2)
Art. 97
Contratti pendenti
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.
2. La richiesta (3) di scioglimento puo' essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria [...] (4) entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non puo' esigere dal debitore la prestazione dovuta ne' invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.
7. La sospensione richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater, (5) non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono presentati (6) proposta e piano, la sospensione puo' essere autorizzata anche per una maggior durata (6), che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione e' rimessa al giudice competente secondo le regole ordinarie (7). Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6. (8)
12. In caso di scioglimento del contratto (9) di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo e' acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.
14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 23, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica della sezione III (Titolo IV, Capo III) con la seguente: «Effetti del concordato preventivo».
(3) L’art. 23, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta» con le seguenti: «La richiesta».
(4) L’art. 23, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 4 la parola «scritta».
(5) L’art. 23, comma 5, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al primo periodo le parole: «prima del deposito della proposta e del piano» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater,».
(6) L’art. 23, comma 5, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al secondo periodo le parole: «Quando siano stati presentati» con le seguenti: «Quando sono presentati» ed ha sostituito le parole «anche per una durata ulteriore» con le seguenti: «anche per una maggior durata».
(7) L’art. 23, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 10 le parole: «giudice ordinariamente competente» con le seguenti «giudice competente secondo le regole ordinarie».
(8) Comma sostituito dall’art. 23, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.».
(9) L’art. 23, comma 5, lettera f) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 12 la parola: «contatto» con la seguente: «contratto».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.