Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo (1)

Art. 89
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

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(1) L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha così sostituito il nome della rubrica.



Relazione illustrativa
La disposizione riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell’art. 182-sexies del r.d. n.267 del 1942. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo


Art. 89
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda (2) di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20 (3), l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 21, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «al deposito delle domande e della proposta» con le seguenti: «al deposito della domanda».
(3) L’art. 21, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito dopo le parole: «di cui al comma 1», le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.