Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo
Art. 90
Proposte concorrenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque (2) per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del cinque (3) per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore [...] (4) per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone [...] (4) o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, comma 2 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare complessivo (5) dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.
6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
8. [...] (6)
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 21, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
(3) L’art. 21, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
(4) L’art. 21, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 3 il segno d'interpunzione: «,» e le parole: «neppure» e «dello stesso sesso».
(5) L’art. 21, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 5, dopo le parole: «dell'ammontare» la seguente: «complessivo».
(6) Comma abrogato dall’art. 21, comma 6, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.