Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo
Art. 87
Contenuto del piano di concordato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria (2) dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; (3)
d) le modalita' di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
e) gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti (4) nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (4);
f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda (5), l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonche' le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
o) le modalita' di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonche' gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni;
p) l'indicazione del commissario giudiziale ove gia' nominato; (6)
p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito. (7)
2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria e' preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano e, in caso di continuita' aziendale, che il piano e' atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilita' economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 21, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera a) del comma 1 le parole: «situazione economico-finanziaria» con le seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria».
(3) Lettera sostituita dall’art. 21, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La lettera sostituita recitava: «c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;».
(4) L’art. 21, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta» con le seguenti: «gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti» ed ha sostituito le parole: «riequilibrio della situazione finanziaria» con le seguenti: «riequilibrio della situazione economico-finanziaria».
(5) L’art. 21, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera f), dopo le parole: «in forma diretta» le seguenti: «e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda».
(6) L’art. 21, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera p) il segno di interpunzione: «.» con il seguente: «;»
(7) Lettera aggiunta dall’art. 21, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.