Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo (2)


Art. 86

Moratoria nel concordato in continuita' (3)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano puo' prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile puo' essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha così sostituito il nome della rubrica.
(3) Articolo sostituito dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.



GIURISPRUDENZA


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