Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Presupposti e inizio della procedura

Art. 86
Moratoria nel concordato in continuità

1. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.



Relazione illustrativa
Al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente, come dovrebbe in mancanza della presente disposizione, le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento -integrale o per la parte coperta dal valore del bene su cui grava la garanzia (si tratta, ovviamente, dei beni dei quali non è prevista la liquidazione)- dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno o ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell’impresa, è previsto che il debitore possa usufruire di una moratoria della durata massima di due anni, anziché di un anno, come già disposto dall’art. 186-bis, secondo comma, r.d. n.267 del 1942, dalla data dell’omologazione. L’estensione del termine costituisce attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera i), n. 1) della legge n.155 del 2017, avendo il legislatore preso atto dell’esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell’art. 186-bis della l. fall., introdotto dal d.l.22 giugno 2015, n. 83, che ha evidenziato come eccessivamente penalizzante per il proponente il termine di un anno.
A fronte del pregiudizio subito, i creditori privilegiati sono ammessi al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo. Attualizzando i pagamenti, rispetto alla cronologia prevista dal piano, si riesce infatti a quantificare ciò che il creditore privilegiato perde in termini di chance di investimento. Il diritto di voto verrà quindi ad essere esercitato in misura corrispondente alla perdita. In altre parole, il creditore privilegiato vota per la parte del credito che, a causa della dilazione di pagamento, subisce in concreto una perdita. Sebbene infatti al creditore privilegiato sia garantito l’adeguamento del potere di acquisto monetario per effetto dell’attribuzione degli interessi al tasso legale, la dilazione causa comunque una perdita, rappresentata dal tasso con cui il creditore remunera gli investimenti e la liquidità di cui dispone. Non essendo possibile prevedere un tasso diverso per ciascuna tipologia di creditore, è stato utilizzato un sistema forfettario, che risponde dunque ad un’esigenza di uniformità e semplificazione, individuando detto tasso nel 50% del tasso di interesse applicato al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali stabilito dal d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Detto tasso è determinato applicando una maggiorazione di otto punti al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea sulle sue più recenti operazioni di rifinanziamento ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Di conseguenza, la fonte del tasso è di facile individuazione; la sua quantificazione in ragione del 50% ha lo scopo di ponderare mediamente il ROI (return on investment) medio dell’industria italiana che fluttua, alla data di redazione della presente relazione, fra il 7 e l’8% annuo.
Per ciò che concerne il concreto meccanismo di calcolo sarà sufficiente effettuare questi passaggi:
1. acquisire il piano dei pagamenti previsti dal piano concordatario al lordo degli interessi legali riconosciuti;
2. operare l’attualizzazione dei flussi su base annuale o mensile in dipendenza del grado di analiticità del piano stesso;
3. determinare l’importo attualizzato e calcolare la differenza fra l’importo sub 1 e quello sub 3.
La differenza così determinata rappresenta la perdita virtuale che il creditore privilegiato subisce a causa della dilazione del pagamento e dunque costituirà l’ammontare del credito per il quale il creditore eserciterà il suo diritto di voto.
Tale soluzione è parsa preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l’intero ammontare del credito, che attribuirebbe un peso eccessivo e quindi creerebbe un rischio eccessivo di inquinamento delle maggioranze, a creditori comunque destinati ad essere soddisfatti per intero, oltre che coerente con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto determinante ai fini del computo del voto la perdita economica conseguente al ritardo nel conseguimento della disponibilità delle somme spettanti ai creditori (così Cass. n. 10112/2014).
La moratoria non può essere invocata e di conseguenza il diritto di voto non spetta se è prevista la liquidazione dei beni sui quali viene esercitato il privilegio in quanto, in tal caso, il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Presupposti e inizio della procedura

Art. 86
Moratoria nel concordato in continuità

1. Il piano puo' prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando e' prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla meta' del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo (2)


Art. 86

Moratoria nel concordato in continuita' (3)


1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano puo' prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile puo' essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha così sostituito il nome della rubrica.
(3) Articolo sostituito dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.