Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
Art. 79
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
Relazione illustrativa
L’art. 79 detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed ai suoi effetti.
L’approvazione del concordato minore richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell’elenco dei creditori e dei relativi crediti e non più il raggiungimento del 60%, come era invece previsto dall’art. 11 della legge n. 3 del 2012. Si tratta di disposizione che equipara il quorum necessario all’approvazione del concordato minore al quorum previsto per l’approvazione della proposta di concordato preventivo. E’ apparso infatti irragionevole richiedere una maggioranza più elevata proprio in una procedura che di regola è destinata alla risoluzione di crisi di minori dimensioni. Vale il meccanismo del silenzio assenso, sicché oltre ai voti favorevoli espressi sono considerati tali anche quelli non espressi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, nonché i cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori.
Il concordato minore produce i propri effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, che quindi restano obbligati nei limiti della proposta, mentre l’obbligazione rimane immutata per i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo che la proposta non preveda diversamente. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
Art. 79
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
1. Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito (2).
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi (3).
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro trasmessa.
4. Salvo patto contrario, il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (4).
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Comma così modificato dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(3) Comma così sostituito dall'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(4) Comma così sostituito dall'articolo 12, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.