Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.

2. La domanda è corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.



Relazione illustrativa
Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.
E’ una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all’approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.
Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.
Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l’indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale).
La domanda deve contenere, oltre al piano, l’elenco dei dati sulla consistenza del patrimonio, l’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, e quindi sostanzialmente di disposizione del patrimonio, compiuti negli ultimi cinque anni, coerentemente con il termine di prescrizione stabilito dal codice civile per la revocatoria ordinaria, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché, al fine di valutare la disponibilità economica effettivamente utilizzabile per il pagamento dei debiti, l’indicazione delle entrate del debitore da attività lavorativa o da altra fonte, con la precisazione di quanto occorre per il mantenimento della famiglia.
Di particolare rilievo è la disposizione, attuativa di uno specifico principio di delega, che consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell’ambito della complessiva sistemazione dei debiti.
Il comma 4 contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell’alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall’OCC.
Il comma 5, introdotto in accoglimento di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, consente il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se, alla data del deposito della domanda, questi ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto. La modifica è volta a favorire l’accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento e chiarisce, considerata l’esistenza, in materia, di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della casa destinata a costituire la sua abitazione principale sia sottratto alle regole del concorso.
L’ultimo comma precisa che il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica, diversamente da quanto previsto per le altre procedure di regolazione della crisi dall’art. 40, comma 1. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (1).

2. La domanda e' corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore


Art. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

2. La domanda e' corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti eccedenti l'ordinaria (2) amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC (3). La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali. (4)

5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» con le seguenti: «eccedenti l'ordinaria».
(3) L’art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 4 le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» con le seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC».
(4) Periodo inserito dall’art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.