Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza
Art. 5
Doveri e prerogative delle autorità preposte
1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
Relazione illustrativa
L’articolo 5 pone l’obbligo di trattare con sollecitudine le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza a carico sia delle autorità giudiziarie, prevedendo anche un meccanismo di trattazione prioritaria rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, che delle autorità amministrative, tenute anche al rispetto dell’obbligo di riservatezza (art. 2, comma 1, lett. g), legge delega n. 155/2017).
Tali misure si giustificano per la rilevanza degli interessi coinvolti, ivi compresi l’interesse al buon funzionamento del mercato e i diritti dei lavoratori, cui la normativa eurounitaria presta specifica attenzione, da ultimo anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prosegue sulla strada dell’intervento anticipato prima che l’impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili.
Viene, altresì, rimarcato che tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria o amministrativa, così come quelle effettuate dagli organi da esse nominati, devono essere improntate a criteri di trasparenza e di rotazione ed efficienza, ponendosi a carico del presidente della sezione in materia concorsuale l’obbligo di vigilare sull’osservanza del suddetto obbligo e di assicurarne il rispetto in sede giudiziale.
L’ultimo comma, allo scopo di rafforzare il carattere di riservatezza che deve connotare il rapporto tra l’imprenditore/debitore ed i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi e di incentivare l’accesso a tali strumenti, prevede che tali soggetti non possano essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi a loro e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni e che ad essi si applichino le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. In questo modo, la norma estende ai componenti dell’OCRI le medesime prerogative che il c.p.p. attribuisce ai difensori e che il d.lgs. n. 28 del 2010 attribuisce ai mediatori e favorisce il rapporto confidenziale tra il debitore ed organismo, indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell’allerta. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza
Art. 5
Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie (1)
1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorita' giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorita' che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo e' inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui e' assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
4. Le controversie in cui e' parte un organo nominato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti e' aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
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(1) Articolo sostituito
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con
effetto dal 16 luglio 2022.