Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III
Disciplina dei procedimenti


Art. 359

Area web riservata
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

Articolo abrogato. (1)

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(1) Articolo abrogato dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. L'articolo abrogato recitava: «1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;
g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.».
In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.