Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo II
Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
Art. 358
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356 (1):
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone [...] (2), il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario, (3) tenuto conto:
a) dell'attività pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi; (4)
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.
e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacita' di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorita' giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonche' delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.
____________________
(1) L’art. 50, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «della crisi e dell'insolvenza» le seguenti: «ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356».
(2) L’art. 50, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 2 le parole: «dello stesso sesso».
(3) L’art. 50, comma 3, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 3, dopo le parole: «nominati dall'autorità giudiziaria» le seguenti: «, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario,».
(4) Lettera sostituita dall’art. 50, comma 3, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La lettera sostituita recitava: «a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi;».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.