Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo X
Esdebitazione
Sezione II
Esdebitazione del sovraindebitato
Art. 282
Esdebitazione di diritto
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
Relazione illustrativa
In relazione all’obbiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico, è previsto che l’esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo necessario un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità.
Il provvedimento può essere reclamato dal pubblico ministero e dai creditori.
Osta al beneficio la commissione di fatti costituenti reato come individuati nell’articolo 280, comma 1, lettera a), nonché la sussistenza della condizione di cui all’articolo 69, comma 1, se si tratta di consumatore. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Liquidazione giudiziale
Capo X
Esdebitazione
Sezione II
Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato (1)
Art. 282
Esdebitazione di diritto
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia (2).
2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonchè nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (3).
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni (4).
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(1) Rubrica così sostituita dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.
(2) Comma così modificato dall'articolo 31, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.
(3) Comma così sostituito dall'articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.
(4) Comma così sostituito dall'articolo 31, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo X
Esdebitazione
Sezione II
Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata (2)
Art. 282
Condizioni e procedimento di esdebitazione (3)
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. (4)
2. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non (5) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. (6)
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato [...] (7) ai creditori ammessi al passivo (8) e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni (9) [...] (10).
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica della sezione II (titolo V, capo X) con la seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata».
(3) L’art. 43, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Condizioni e procedimento di esdebitazione».
(4) Comma sostituito dall’art. 43, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.».
(5) L’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore» con le seguenti: «opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non».
(6) Comma inserito dall’art. 43, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(7) L’art. 43, comma 1, lettera d), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 3 le parole: «al pubblico ministero,».
(8) L’art. 43, comma 1, lettera d), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 3, dopo le parole: «ai creditori» le seguenti: «ammessi al passivo».
(9) L’art. 43, comma 1, lettera d), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 3, dopo le parole: «articolo 124» le seguenti: «nel termine di trenta giorni».
(10) L’art. 43, comma 1, lettera d), numero 4) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 3 le parole: «; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.