Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo X
Esdebitazione

Sezione I-bis
Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale
(2)


Art. 281

Procedimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. (3)

2. Allo stesso modo il tribunale provvede [...] (4) quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. (5)

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni (6). Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

____________________
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».
(3) Comma sostituito dall’art. 42, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.».
(4) L’art. 42, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 2 le parole: «, su istanza del debitore,».
(5) Comma sostituito dall’art. 42, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.».
(6) L’art. 42, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 4 le parole: «; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni» con le seguenti: «nel termine di trenta giorni».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



GIURISPRUDENZA


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