Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo X
Esdebitazione
Sezione I-bis
Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale (2)
Art. 280
Condizioni per l'esdebitazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento; (3)
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».
(3) L’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera a) del comma 1 le parole: «il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;» con le seguenti: «il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.