Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 280
Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.



Relazione illustrativa
Il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione è previsto che sia subordinato all’insussistenza di condizioni ostative, individuate nell’articolo 280 illustrato, che sono ritenute dal legislatore indicative della non meritevolezza del debitore.
La prima condizione è costituita dall’assenza di condanne definitive per reati commessi in connessione con l’attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (tra i quali, specificatamente, la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), salvo l’intervenuta riabilitazione.
Essendo richiesto, per l’esclusione del beneficio, che la condanna sia passata in giudicato, si prevede che, nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora pendente o nel caso in cui vi sia stata applicazione di una misura di prevenzione in relazione agli stessi, il beneficio può essere concesso, sussistendone le condizioni, solo all’esito conclusivo del procedimento penale.
Ulteriore condizione ostativa è determinata dall’aver tenuto il debitore una condotta dannosa per i creditori attraverso la distrazione dell’attivo o l’esposizione di passività inesistenti – e quindi falsando le loro valutazioni – oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.
Impedisce il riconoscimento del beneficio anche una condotta che risulti di ostacolo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura, anche consistente nell’aver omesso di fornire le informazioni utili e i documenti necessari.
Vi sono infine due ulteriori condizioni ostative derivanti dall’aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o comunque di averne già beneficiato per due volte, posto che il verificarsi dell’ulteriore situazione di crisi denota una colpevole incapacità di gestione della propria sfera economica. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo X
Esdebitazione

Sezione I-bis
Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale
(2)


Art. 280
Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento; (3)

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».
(3) L’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera a) del comma 1 le parole: «il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;» con le seguenti: «il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.