Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Capo III
Procedimento di composizione assistita della crisi
Art. 23
Liquidazione del compenso
1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonchè dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
Relazione illustrativa
L’art. 23 disciplina il diritto al compenso dell’OCRI prevedendo, in difetto di accordo con il debitore, la sua liquidazione ad opera del presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede legale dell’impresa interessata, dovendo questi tenere conto separatamente, come specifica la norma, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e di quella eventualmente svolta nella procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l’impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)
Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)
Art. 23
Conclusione delle trattative (3)
1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2. Se all'esito delle trattative non e' individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.
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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Capo I
Composizione negoziata della crisi
Art. 23
Conclusione delle trattative
1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento (1), che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché (2) e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente: (3)
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8; (4)
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.
2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. (5)
2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente. (6)
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(1) L’art. 5, comma 9, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera a) dopo le parole: «con uno o più creditori» le seguenti: «oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento».
(2) L’art. 5, comma 9, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera c) dopo le parole: «dai creditori» le seguenti: «aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché».
(3) L’art. 5, comma 9, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa» con le seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente».
(4) L’art. 5, comma 9, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera b) la parola: «domandare» con la seguente: «chiedere» e dopo le parole «relazione finale dell'esperto» ha aggiunto le seguenti: «o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8».
(5) Comma inserito dell’art. 5, comma 9, lettera b), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. In base all'art. 56, comma 2, del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(6) Comma inserito dall’art. 5, comma 9, lettera b), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. In base all'art. 56, comma 2, del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.