Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Capo I
Composizione negoziata della crisi
Art. 22
Autorizzazioni del tribunale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo':
a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese; (1)
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili [...]; (2)
c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili [...]; (3)
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.
1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto. (4)
1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure. (4)
2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. (5)
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(1) Lettera sostituita dall’art. 5, comma 8, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La lettera sostituita recitava: «a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;»
(2) L’art. 5, comma 8, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso alla lettera b) le parole: «ai sensi dell'articolo 6».
(3) L’art. 5, comma 8, lettera a), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso alla lettera c) le parole: «ai sensi dell'articolo 6».
(4) L’art. 5, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito dopo il comma 1 i seguenti: «1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.
1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.».
(5) L’art. 5, comma 8, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto al comma 2, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.