Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
Art. 161
Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La seconda disposizione disciplina il diritto di insinuazione al passivo del creditore nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio di un debitore nel caso in cui prima dell’apertura della stessa sia intervenuto un pagamento parziale da parte di altro condebitore o del fideiussore: in tal caso, egli si insinuerà solo per la parte di credito non riscossa.
E’ previso altresì che il coobbligato che ha conseguentemente diritto di regresso verso il debitore sottoposto a liquidazione possa esercitarlo per la somma pagata, ma il comune creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante a colui che ha esercitato il regresso fino alla concorrenza di quanto dovutogli.
Se il comune creditore non risulta integralmente soddisfatto, resta impregiudicato il suo diritto nei confronti del coobbligato.
Il testo integrale della Relazione illustrativa