Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori


Art. 162

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La terza norma disciplina il rapporto tra il diritto del coobbligato e del fideiussore di debitore nei cui confronti è stata aperta la liquidazione e che sia titolare di diritto di ipoteca o di pegno sui beni del medesimo a garanzia del diritto di regresso e quello del comune creditore.
In tale ipotesi si prevede che il coobbligato o il fideiussore escussi possano concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale hanno la garanzia, ma che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno spettino al comune creditore in deduzione della somma eventualmente ancora dovuta. Il testo integrale della Relazione illustrativa