Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore


Art. 146

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;

b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La disposizione mira ad escludere dallo spossessamento non solo i beni e i diritti di contenuto non patrimoniale ma anche quelli a contenuto patrimoniale ma strettamente personali, oppure la cui esclusione dalla liquidazione trova giustificazione nella loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il ricavato dalla attività lavorativa del debitore o ciò che riceve a titolo di assegno alimentare. Quanto al ricavato dell’attività lavorativa, il diritto all’esclusione dall’apprensione al patrimonio liquidabile e quindi il mantenimento della disponibilità in capo al debitore, è condizionato dal provvedimento del giudice delegato, che deve fissare il limite quantitativo necessario al mantenimento del medesimo e della sua famiglia.
Per analoghe ragioni sono esclusi dalla liquidazione i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile.
Sono infine escluse le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c.). Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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