Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.
Relazione illustrativa
La disposizione mira ad escludere dallo spossessamento non solo i beni e i diritti di contenuto non patrimoniale ma anche quelli a contenuto patrimoniale ma strettamente personali, oppure la cui esclusione dalla liquidazione trova giustificazione nella loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il ricavato dalla attività lavorativa del debitore o ciò che riceve a titolo di assegno alimentare. Quanto al ricavato dell’attività lavorativa, il diritto all’esclusione dall’apprensione al patrimonio liquidabile e quindi il mantenimento della disponibilità in capo al debitore, è condizionato dal provvedimento del giudice delegato, che deve fissare il limite quantitativo necessario al mantenimento del medesimo e della sua famiglia.
Per analoghe ragioni sono esclusi dalla liquidazione i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile.
Sono infine escluse le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c.).
Il testo integrale della Relazione illustrativa