Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore


Art. 147

Alimenti ed abitazione del debitore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’art. 147 prevede, come l’art. 47 della l. fall., i casi in cui una parte del patrimonio può essere attribuita al debitore definitivamente o temporaneamente.
La prima ipotesi è quella della mancanza in capo al debitore dei mezzi di sussistenza per lui e la famiglia; in tal caso il giudice, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti a carico del patrimonio oggetto della liquidazione, presumibilmente quando questo sia di consistenza tale da far prevedere un soddisfacimento non irrisorio dei creditori.
Il secondo comma opportunamente garantisce che la casa di abitazione, di cui il debitore sia proprietario o di cui abbia il godimento in quanto titolare di un diritto reale limitato sulla stessa, non possa essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria per lui e la sua famiglia, fino a quando l’immobile non è stato liquidato. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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