Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 121

Presupposti della liquidazione giudiziale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

____________________
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La prima norma del Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento e finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l’imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. La mancata riuscita dell’attività imprenditoriale non è dunque valutata quale esclusiva conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolente, ma quale possibile evento che può interessare un’attività intrinsecamente connotata dal rischio economico. Coerentemente con tale impostazione, non solo è stata confermata l’esclusione di qualsiasi sanzione automaticamente conseguente alla decozione, ma è stato anche modificato il titolo della procedura, in considerazione del risalente stigma legato alla qualifica di fallito.
L’art. 121 delimita l’ambito di applicabilità soggettivo ed oggettivo della liquidazione giudiziale individuandoli, quanto al primo, nell’imprenditore commerciale, e quindi, come di desume dall’art. 1, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.
Sono escluse dalla liquidazione giudiziale, in quanto assoggettate ad una specifica procedura semplificata denominata liquidazione controllata del sovraindebitato (capo IX del titolo V), l’impresa minore come definita nell’art. 2 comma 1, lett. d), caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all’attivo patrimoniale, ai ricavi e all’indebitamento e l’impresa agricola, per la specificità dell’attività che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell’ambiente naturale che si aggiunge a quello (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all’andamento del mercato.
Requisito oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l’attuale disciplina, nell’art. 2, comma 1 lett. b). Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM