Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 122

Poteri del tribunale concorsuale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:

a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;

b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;

c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonchè i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
Il tribunale concorsuale è l’organo apicale della procedura ed opera in composizione collegiale.
Ha competenza diffusa su tutta la procedura in quanto:
- provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, salvo che non sia prevista specificatamente la competenza del giudice delegato;
- ha il compito di vigilanza sulla procedura, che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in qualunque momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti;
- decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato.
L’ultimo comma contiene una disposizione relativa alla forma che debbono assumere i provvedimenti del tribunale, che dispone con decreti motivati laddove non sia prevista una forma diversa. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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