Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 105
Operazioni e relazione del commissario
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
Relazione illustrativa
L’art. 105 detta la disciplina dell’ulteriore attività del commissario giudiziale prodromica all’espressione del voto e all’omologazione.
Innanzitutto, il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore, strumentale a consentire una verifica sulla veridicità dei dati esposti nel piano, e la relazione particolareggiata, da depositarsi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data del voto, sulle cause del dissesto, sulla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte.
La relazione si deve obbligatoriamente soffermare sull’illustrazione delle utilità che potrebbero derivare dall’esercizio nei confronti di terzi di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie in caso di liquidazione giudiziale, al fine di consentire ai creditori una valutazione consapevole e informata della convenienza del concordato.
I commi 3 e 4 dispongono che in caso di proposte concorrenti il commissario giudiziale riferisce sulle stesse con relazione integrativa contenente anche la comparazione tra tutte le proposte.
La relazione deve essere depositata e comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto e quindi deve tener conto delle modifiche che tutti i proponenti, compreso il debitore, possono apportare fino a venti giorni prima del voto Negli stessi termini una relazione integrativa deve essere sempre redatta qualora solo dopo l’apertura il commissario acquisisca informazioni che possono incidere sulla valutazione di convenienza e dunque sulle determinazioni dei creditori. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 105
Operazioni e relazione del commissario
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero (1).
2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero (2).
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero (3).
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(1) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(3) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 105
Operazioni e relazione del commissario
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita [...] (2) almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare [...] (3) e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 24, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 1 le parole: «in cancelleria».
(3) L’art. 24, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 3 le parole: «in cancelleria».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.