Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d) (2), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47 (3), su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) L’art. 22, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022, ha sostituito le parole «anche quando il debitore non ha
effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1,
lettera d)» con le seguenti: «anche quando il debitore non ha effettuato
tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d)»
(3) L’art. 22, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022,
ha sostituito le parole «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo
47,,» con le seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo
47,».