Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 104
Convocazione dei creditori
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 (2). Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3. (3) [...] (4)
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell'articolo 10, comma 3 (5). [...] (6)
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 24, comma 1, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al primo periodo del comma 2 le parole: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2».
(3) L’art. 24, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito il secondo periodo del comma 2 con il seguente: «Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.».
(4) Periodo soppresso dall’art. 24, comma 1, lettera a), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il periodo soppresso recitava: «Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.».
(5) L’art. 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al primo periodo del comma 3 le parole: «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 3».
(6) Periodo soppresso dall’art. 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il periodo soppresso recitava: «Si applica l'articolo 10, comma 3.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.