Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 104
Convocazione dei creditori
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
Relazione illustrativa
Il commissario giudiziale, subito dopo la nomina, verifica l’elenco dei creditori e dei debitori utilizzando le scritture contabili ed apportando alle stesse le rettifiche che si rendono necessarie in base alle informazioni comunque acquisite.
La norma disciplina tempi e modalità di comunicazione ai creditori della data del voto, unitamente alla proposta del debitore, al decreto di apertura, all’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario medesimo, all'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ed a comunicarne le eventuali, successive, variazioni.
Le comunicazioni, altrimenti, saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Questo primo avviso è comunicato ai creditori a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
Quando la comunicazione dell’avviso è sommamente difficile a causa del numero rilevante di creditori o della difficoltà di identificarli tutti il tribunale può autorizzare la notifica mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Se tra i creditori vi sono degli obbligazionisti, l’ultimo comma della disposizione in esame prevede che il termine per la votazione debba essere raddoppiato e che la data stabilita per il voto sulla proposta di concordato debba essere in ogni caso comunicata al loro rappresentante comune nelle forme ordinarie. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 104
Convocazione dei creditori
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e (1) un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1), le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
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(1) L’art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, dopo le
parole: «la residenza del creditore,» ha inserito le seguenti parole: «il piano
e» e dopo le parole «l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata» ha inserito le seguenti: «oppure un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 104
Convocazione dei creditori
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 (2). Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3. (3) [...] (4)
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell'articolo 10, comma 3 (5). [...] (6)
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 24, comma 1, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al primo periodo del comma 2 le parole: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2».
(3) L’art. 24, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito il secondo periodo del comma 2 con il seguente: «Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.».
(4) Periodo soppresso dall’art. 24, comma 1, lettera a), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il periodo soppresso recitava: «Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.».
(5) L’art. 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al primo periodo del comma 3 le parole: «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 3».
(6) Periodo soppresso dall’art. 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il periodo soppresso recitava: «Si applica l'articolo 10, comma 3.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.