Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 99
Termine per la celebrazione del matrimonio
I. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
II. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.