Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 980
Cessione dell'usufrutto

I. L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

II. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.