Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione

Art. 930

Premio dovuto al ritrovatore
TESTO A FRONTE

I. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

II. Se tale somma o prezzo eccede i 5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

III. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.