Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 929
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
TESTO A FRONTE
I. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
II. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.