Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 926
Migrazione di colombi, conigli e pesci
I. I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
II. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.