Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 842
Caccia e pesca
I. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
II. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
III. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.