Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 835
Requisizioni

I. Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

II. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.