Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO I
Disposizioni generali
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 835
Requisizioni
I. Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
II. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.