Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 832
Contenuto del diritto

I. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.