Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Art. 803
Revocazione per sopravvenienza di figli (1)

I. Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

II. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

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(1) Articolo sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 88, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo sostituito recitava:
«I. Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
II. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione».