Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione

Art. 783
Donazioni di modico valore

I. La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

II. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.