Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO V
Della parentela e dell'affinità

Art. 78
Affinità

I. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

II. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

III. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87 n. 4.